DIRITTI & RISPOSTE. Intervista all’avvocato Giuseppe Maria Dacquì per saperne di più
Lunghe o ridotte che siano, le vacanze rappresentano veramente l’occasione ideale per rigenerarsi e rallentare i ritmi frenetici della quotidianità. Una fuga temporanea dallo stress e dalle preoccupazioni, un momento di serenità durante il quale ci si dedica a sé stessi, immersi nelle attività che piacciono e ricaricano. Ma non è sempre così.
In casi del genere il turista è opportunamente tutelato. Il diritto di godere di un periodo di riposo e di svago infatti è un bene della vita ritenuto meritevole di tutela dall’Ordinamento. Chiunque acquista un pacchetto turistico, stipula un contratto con l’organizzatore del viaggio che è tenuto a garantire al consumatore il corretto svolgimento della vacanza. Ci siamo rivolti all’avvocato Giuseppe Maria Dacquì, per saperne di più e meglio.
La cronaca racconta, purtroppo, di pacchetti che si trasformano in “vacanze da incubo”, che logorano anziché rigenerare. Quando si verificano, si è protetti oppure non si può nulla? Come si è tutelati?
Nel caso in cui il viaggio non si svolga secondo le previsioni contrattuali è possibile pretendere il risarcimento per “danno da vacanza rovinata”, vale a dire il rimborso per le spese economiche sostenute, nonché il ristoro per il danno esistenziale o morale causato dalla delusione e dallo stress subiti a causa dei disservizi.
Di cosa si tratta nello specifico?
È danno che deriva dalla lesione dell’interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, di svago o di riposo, senza soffrire il disagio psico-fisico che deriva dagli inadempimenti dell’organizzatore o del tour operator. Le aspettative del turista in molte occasioni vengono frustrate a causa di carenze dovute al livello della qualità delle strutture ricettive, dei trasporti e dei servizi non corrispondenti allo standard di qualità promesso con l’acquisto del pacchetto.
In quali altri casi si può veramente parlare di danno da vacanza rovinata, avvocato?
Si pensi ancora alla presenza di lavori edili nella struttura durante il soggiorno, all’assenza di alcuni servizi pubblicizzati nelle brochure informative, alla mancata consegna del bagaglio per la durata della vacanza, al cambiamento della località turistica o della struttura alberghiera a causa dell’indisponibilità di posti per overbooking, alla spiaggia non praticabile senza offerta di soluzioni alternative, al mancato godimento della vacanza a causa dell’annullamento del volo, alla mancata comunicazione della variazione dell’orario di partenza del volo, alla sistemazione alberghiera non adeguata per le persone diversamente abili.
Quando si ha diritto al risarcimento?
Per il riconoscimento del danno da vacanza rovinata devono ricorrere alcuni presupposti. Il Codice del turismo prevede che nel viaggio organizzato i disservizi non devono essere di scarsa importanza, ma rilevanti. Il turista è tenuto a provare l’inadempimento mediante fotografie che dimostrino la mancata coincidenza tra il contratto e i servizi offerti.
Come bisogna procedere in questi casi?
Il consumatore deve rivolgersi immediatamente all’organizzatore affinché quest’ultimo possa porvi rimedio. Nel caso in cui l’organizzatore risponda di non poter fare niente per risolvere i problemi che si sono manifestati, è necessario presentare tempestivamente un reclamo anche nel corso della vacanza e comunque entro dieci giorni dal rientro dal viaggio. Il contatto tra l’agenzia e il tour operator può velocizzare l’esito del reclamo, ma è indispensabile spedire le richieste personalmente mediante raccomandata o fax. Bisogna diffidare dalle agenzie che dicono che provvederanno loro ad inoltrare il reclamo al tour operator dal quale a loro volta hanno acquistato il pacchetto turistico.
Se il danneggiato non presenta reclamo perde il diritto di essere risarcito?
La mancata presentazione del reclamo non pregiudica la possibilità di ottenere il risarcimento, al massimo può determinare un concorso di colpa da parte del danneggiato. In ogni caso se a seguito della presentazione del reclamo il turista non è risarcito in tempi brevi, è possibile adire l’Autorità giudiziaria.
Morale della favola, avvocato Dacquì?
Le pronunce dei Tribunali italiani danno man forte alle esigenze di tutela dei consumatori danneggiati o peggio ancora truffati. L’unico danno “ancora” non risarcibile è sicuramente la nostalgia che si prova al rientro dai viaggi organizzati in modo impeccabile. In questi casi l’unica soluzione è quella di concedersi un’altra vacanza.
MICHELE BRUCCHERI