di MICHELE BRUCCHERI – EMERGENZA CORONAVIRUS. Leonardo Burgio ha firmato il provvedimento. Entra in vigore oggi e sarà valido sino al 6 maggio, salvo proroghe. Ecco il documento
Cinque pagine di ordinanza sindacale dal titolo: “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19…”. Firmato: Leonardo Burgio. Ecco i passaggi salienti che vi fornisce La Voce del Nisseno.
IL PROVVEDIMENTO. Intanto, prima di dipanare i brani più importanti e significativi, annotiamo che “si sono manifestati – in questo Comune – alcuni fenomeni diffusivi del Covid-19 che preoccupano, non poco, sia la comunità scientifica che la struttura sanitaria in generale”. Pertanto si ordina che a decorrere da oggi e sino lunedì 3 maggio compreso, “con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica”, il divieto di stazionamento “per le persone e/o di aggregazioni anche in movimento, dal lunedì al sabato dalle ore 17.30 e fino alle ore 6 del giorno successivo, e nelle giornate di domenica e festivi per l’intera giornata (h.24)”, come abbiamo già riportato ieri in un nostro articolo.
LE VIE. Le zone urbane interessate sono le seguenti: Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via San Giovanni Bosco, Via On. C. Volpe, Via Manzoni, Corso Garibaldi, Via Roma, Via De Gasperi, Via Papa Giovanni XXIII, Via C. Chiarelli, Via Boccaccio, Via Martiri del Lavoro, Via Padre Giuseppe Ingrao, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Duca, Via R. Raimondo, Via F. Crispi, Via Farini, Largo Amico, Via Calcare, Largo San Giuseppe, Piazza San Francesco, Piazza Aldo Moro, Piazza Immacolata, Via Ricotta, Via Sferrazza, Piazza Umberto I, Via Palmeri e Via Dott. L. Difrancesco.
VILLE E SPAZI VARI. Il divieto riguarda anche le “ville comunali e spazi di verde pubblico e/o spazi adibiti a parcheggio automezzi e ciclomotori in qualunque area urbana essi si trovano ubicati; in detti luoghi è consentito solo l’attraversamento pedonale; per gli stazionamenti e/o aggregazioni anche in movimento effettuati da minori anche con l’impiego di qualsiasi mezzo di locomozione sia elettrico che a pedale (quali ad esempio: biciclette, monopattini, pattini ecc…) saranno ritenuti responsabili i genitori o quanti a qualsiasi titolo responsabili della tutela dei medesimi minori”. Ed ancora, “chiusura totale (h. 24) degli esercizi commerciali nei quali si effettua la distribuzione di bevande e alimenti a mezzo di macchine automatiche, salvo che non siano dotati di dispositivi per l’accesso contingentato (una sola persona per volta) e di sistemi di vigilanza per impedire l’assembramento”.
MERCATO SETTIMANALE. È previsto l’ingresso contingentato del mercato settimanale all’aperto che “si svolge nel Comune nella giornata di sabato per un massimo di 150 persone; divieto di assembramento e stazionamento dinanzi gli ingressi degli edifici scolastici in particolare negli orari di inizio e chiusura delle attività didattiche, nei periodi in cui le stesse vengono svolte. È comunque fatta salva la possibilità di fermarsi davanti gli accessi degli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere lo studente, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M.”.
ALTRE TIPOLOGIE. Divieto di raggiungere le seconde case destinate “ad abitazioni secondarie e/o gli edifici rurali ricadenti nel territorio comunale. E’ consentito raggiungere i predetti edifici rurali qualora sia necessario accudire animali da affezione o da allevamento ivi ricoverati o curare orti ed effettuare azioni volte alla salvaguardia dei raccolti; in tal caso il numero massimo delle persone che possono raggiungere i predetti edifici (una sola volta al giorno) è contingentato a persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente per un tempo massimo di ore 3 (tre) al giorno, con il divieto di raggiungere le stesse abitazioni secondarie e/o gli edifici rurali tra le ore 12:00 e le 15:00 e tra le 19:00 e le 22:00”.
Questi i passaggi centrali dell’ordinanza del sindaco Burgio. Il quale ricorda che i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 400 euro a mille euro. “La presente ordinanza – conclude – sarà affissa all’Albo Pretorio”.
MICHELE BRUCCHERI
SCARICA L’ORDINANZA: ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 20-04-2021, Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19